Legge Fallimentare e Massimario
Capo I - Della dichiarazione di fallimento
Art. 22
Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.
II. Entro trenta giorni (1) dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d’appello (2) che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
III. Il decreto della corte d’appello (3) è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all’articolo 15.
IV. Se la corte d’appello (4) accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.
V. I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d’appello (5).
(1-5) Commi modificati dall’art. 2 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e che si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
GIURISPRUDENZA
Sentenza dichiarativa di fallimento - Ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione nel termine - Conseguenze - Inefficacia della sentenza di fallimento.
In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all'art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all'art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e, quindi, anche l'inefficacia della sentenza di fallimento. (massima ufficiale)
Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (difforme):
In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all'art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, non trova piena applicazione la regola generale di cui all'art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e, quindi, anche l'inefficacia della sentenza di fallimento. Vedi la requisitoria