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Internet & Technology Law Review
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Legittimità
Thursday 15 October 2020
Giudice di pace: No al deposito con PEC o con raccomandata on line.
Processo civile telematico - Giudice di pace - Deposito degli atti - Posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line - Esclusione.
Il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione.
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace non è ancora efficace la disciplina del processo telematico, sicché è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1 bis e 1 ter. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. II, 29 September 2020, n. 20575.
Thursday 24 September 2020
Nullo il deposito dell'atto processuale effettuato mediante PEC inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche.
Atti processuali introduttivi - Regime previgente al deposito telematico - Deposito dell'atto a mezzo PEC - Mancato rispetto delle regole tecniche - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione.
Anche nel regime anteriore a quello che ha previsto la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi processuali, l'uso della PEC per detto deposito presuppone comunque l'impiego delle particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche per il processo civile telematico stabilite con il d.m. n. 44 del 2011, in quanto poste a garanzie del raggiungimento dello scopo dell'atto, sicché il deposito dell'atto processuale effettuato mediante PEC inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche, integra una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
[La Corte ha disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52]. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 23 July 2020, n. 15771.
Friday 19 June 2020
In cosa consiste il diritto all'oblio.
Diritto all’oblio - Definizione - Persistente pubblicazione “on line” di notizia di cronaca - Diritto alla deindicizzazione - Condizioni - Fattispecie.
Il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicchè nel caso di notizia pubblicata sul "web", il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola "deindicizzazione" dell'articolo dai motori di ricerca. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz'altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta "on line", non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all'oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 19 May 2020, n. 9147.
Saturday 11 April 2020
Protezione dei dati personali: distinzione dal diritto alla riservatezza e bilanciamento del diritto all’oblio con il diritto all’informazione.
Diritto alla protezione dei dati personali – Diritto all’autodeterminazione informativa – Distinzione rispetto al diritto alla riservatezza – Bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco
Diritto alla protezione dei dati personali – Diritto all’oblio – Bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco – Limitazioni al diritto all’oblio – Diritto alla conoscenza
Diritto alla protezione dei dati personali – Diritto all’oblio – Deindicizzazione – Aggiornamento dei dati – Bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco – Limitazioni al diritto all’oblio – Tutela della rilevanza storico-sociale della notizia.
Il diritto alla protezione dei dati personali deve essere inteso come diritto al potere dell’interessato di controllare i propri dati consapevolmente, secondo il principio dell’autodeterminazione informativa. Tale potere, che trova il suo fondamento primo, per diritto nazionale, nella norma dell’art. 2 della Costituzione, ha spazio concettuale e operativo distinto dal diritto alla riservatezza, che si collega invece alla tutela dell’intimità della propria vita contro ingerenze esterne.
Nel caso in cui la permanenza di una notizia in un archivio informatico di una testata giornalistica, -caratterizzato da un’accessibilità diffusa ed indifferenziata-, comporti un vulnus tale alla reputazione dell’interessato da minare in misura apprezzabile l’esercizio dei diritti fondamentali dello stesso in ambito relazionale, il diritto alla conoscenza, ad essere informato e ad informare di cui all’art. 21 della Costituzione, trova il limite del bilanciamento con il diritto all’oblio, quale forma di estrinsecazione del diritto alla protezione dei dati personali.
Può considerarsi misura idonea a bilanciare il diritto all’oblio con il diritto all’informazione la deindicizzazione della notizia unitamente all’aggiornamento della notizia stessa: il dato pubblicato, così, viene conservato, ma viene reso accessibile non più tramite gli usuali motori di ricerca, bensì esclusivamente nell’archivio storico della testata giornalistica. In questo modo, bilanciando i contrapposti interessi in gioco, vengono garantiti, altresì, la totale sovrapponibilità tra l’archivio cartaceo e quello informatico del medesimo quotidiano nonché il diritto della collettività a potere ricostruire vicende di rilevanza storico-sociale. (Maria Claudia Dolmetta) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 27 March 2020, n. 7559.
Saturday 25 April 2020
Persistente pubblicazione di notizia di cronaca risalente nel tempo e diritto all'oblio.
Archivio storico "on line" di un quotidiano - Persistente pubblicazione di notizia di cronaca risalente nel tempo - Diritto all'oblio - Condizioni - Fattispecie.
E' lecita la permanenza di un articolo di stampa nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria, che abbiano ancora un interesse pubblico di tipo storico o socio-economico, purché l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti e reperibile solo attraverso l'archivio storico del quotidiano, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda degli eredi di un imprenditore deceduto, tesa ad ottenere la cancellazione dall'archivio "on line" di un quotidiano, dell'articolo che si riferiva ad inchieste giudiziarie in ordine a fatti penalmente rilevanti commessi dal defunto). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 27 March 2020, n. 7559.
Wednesday 18 December 2019
Ricorso per cassazione: produzione di copia del provvedimento impugnato priva della attestazione della data di deposito della sentenza.
Ricorso per cassazione – Onere di produzione della copia autentica del provvedimento impugnato – Copia priva della attestazione di cancelleria della data di deposito della sentenza – Inammissibilità del ricorso.
E’ improcedibile il ricorso per cassazione ove, in luogo della copia autentica del provvedimento impugnato, sia stata depositata una copia analogica, munita di firma digitale, che reca nel testo la data di stesura del provvedimento indicata dall’estensore e certificata dall’avvocato come conforme alla copia informatica dell’atto presente nel fascicolo informatico del procedimento dal quale è stata estratta priva della attestazione di cancelleria della data di deposito della sentenza.
Occorre infatti distinguere nettamente, anche nel processo telematico, la formazione digitale del documento-sentenza da parte del giudice che, apposta la firma digitale, lo trasmette all’ufficio di cancelleria, e la successiva attività di deposito della sentenza che è rimessa al cancelliere: solo dal compimento di tale attività, che rende pubblicamente ostensibile la decisione, si determina gli altri effetti processuali, tra i quali la decorrenza del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
Deve pertanto essere condiviso il principio secondo cui in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. lungo di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati.
[Nella specie la ordinanza collegiale impugnata, depositata dal ricorrente reca soltanto la firma digitale del presidente del collegio e del consigliere estensore, senza la attestazione di deposito del Cancelliere e il numero identificativo della ordinanza che ne attesti la pubblicazione e l’inserimento nel relativo registro. Non viene peraltro in soccorso la disposizione del D.L. 18 ottobre 2010, n. 179, art. 16 bis, comma 9 bis, conv. in L. n. 221 del 2012 -introdotta dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 52, comma 1, lett. a), conv. con mod. in L. 11 agosto 2014, n. 114- che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del giudice "anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale", essendo appena il caso di osservare come la norma attribuisca al difensore il potere di certificazione pubblica delle "copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico") ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di cancelleria relativa alla "pubblicazione" del provvedimento.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 29 November 2019, n. 31214.
Friday 24 May 2019
La diffida o la domanda giudiziale non sono sufficienti per obbligare alla rimozione dei contenuti illeciti dalla rete.
Servizi delle società dell’informazione - Responsabilità in materia di c.d. “caching” - Art. 15 del d.lgs. n. 70 del 2003 - Obbligo di rimozione di contenuti - Condizioni.
Nell'ambito dei servizi delle società dell'informazione, la responsabilità in materia di eliminazione dei contenuti nell'ambito del c.d. "caching", attività consistente nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio, disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, quando l'autorità amministrativa o giurisdizionale gli abbiano intimato di procedervi; diversamente, al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di "caching", la legge non richiede di rimuovere spontaneamente determinati contenuti sol perché reso edotto della loro natura illecita mediante una diffida extragiudiziale o la proposizione di una domanda giudiziale. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 19 March 2019, n. 7709.
Saturday 16 March 2019
Notifica telematica dopo le ore 21 e scissione degli effetti tra notificante e destinatario.
Processo civile – Notificazioni telematiche – Scissione degli effetti tra notificante e destinatario – Notifica eseguita dopo le ore 21.00.
Il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16 quater dello stesso D.L., ritenendosi quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poichè eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno.
In tema di notificazione con modalità telematica, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente.
[Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perchè la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione]. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 04 December 2018, n. 31257.
Saturday 01 December 2018
Produzione di materiale pedopornografico e reato di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p..
Produzione di materiale pedopornografico - Reato di cui all'art. 600-ter, comma 1 c.p. - Accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale - Necessità - Esclusione.
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600-ter, primo comma, n. 1), cod. pen., con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, l'accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Penali, 15 November 2018, n. 51815.
Thursday 20 September 2018
I messaggi sui social destinati a gruppi chiusi devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile.
Chat pubbliche e private – Messaggi destinati ad un gruppo ristretto – Corrispondenza privata, chiusa e inviolabile.
I messaggi che circolano attraverso le nuove "forme di comunicazione", ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile e tale caratteristica è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale
[Nel caso di specie, la conversazione tra gli iscritti al sindacato era da essi stessi intesa e voluta come privata e riservata, uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all'esterno (tanto che ciò è avvenuto per mano di un anonimo), il che porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 10 September 2018, n. 21965.
Thursday 26 July 2018
L’e-mail fa piena prova se colui contro cui è prodotta non ne contesta la conformità ai fatti in essa rappresentati.
Prova civile – E-mail – Non contestata quanto alla conformità ai fatti rappresentati – Valore probatorio – Affermazione.
L’e-mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art.2712 c.c., e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. [Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza d’appello che ha riconosciuto l’esistenza di un contratto di fornitura e del conseguente credito azionato in sede monitoria sulla base di uno scambio di mail tra i rappresentanti di due società, mail non contestate quanto alla loro provenienza e testuale contenuto.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 14 May 2018, n. 11606.
Thursday 21 June 2018
È tentata violenza l’invio di SMS ad un minore per coartarlo a compiere atti sessuali.
Violenza sessuale – Tentativo – Mediante SMS diretti ad un minore per costringerlo ad atti sessuali – In caso di rifiuto del minore all’incontro – Sussiste.
È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. [Nella fattispecie, la Corte confermava la sussistenza della tentata violenza sessuale commessa con l’invio ad un minore di SMS dal chiaro contenuto minaccioso ed intimidatorio, diretti a costringere il destinatario a compiere o subire un atto sessuale contro la propria volontà, e risultati infruttuosi solo per il rifiuto all’incontro sessuale da parte del minore.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 07 May 2018, n. 19672.
Friday 01 June 2018
Compressione del diritto all'oblio a favore del diritto di cronaca.
Stampa - Diritto di Cronaca - Diritto all'oblio - Compressione a favore del diritto di cronaca - Criteri.
In tema di riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, CEDU e 7 e 8 della c.d. "Carta di Nizza"), si ricava che il diritto all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti presupposti: 1) contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia; 3) elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) modalità impiegate per ottenere e dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 20 March 2018, n. 6919.
Wednesday 17 January 2018
Notificazione in cancelleria in caso di inefficienza della casella PEC del destinatario.
Notificazione a mezzo PEC - Omessa notificazione imputabile al destinatario - Mancata verifica dell'efficienza degli strumenti previsti dal d.m. 44/2011 - Notifica mediante deposito in cancelleria.
Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario, ciò che si verifica quando il destinatario medesimo, venendo meno agli obblighi previsti dall’art. 20 d.m. n. 44 del 2011, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 01 December 2017, n. 54141.
Tuesday 11 July 2017
Perquisizione e sequestro di sistema informatico.
Perquisizione e sequestro penale - Sistema informatico o telematico - Misure tecniche e procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte.
Gli art. 247, comma 1 bis, e 260, comma 2, cod. proc. pen., in tema di perquisizione - e di sequestro - di sistema informatico o telematico si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate, né sui modi e neanche dove e quando, e quindi devono ritenersi misure idonee quelle individuate dall'Autorità giudiziaria procedente al momento dell'analisi dei dati da parte dei tecnici incaricati per l'estrazione dei dati, e non anche al momento del sequestro, nel luogo del sequestro. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 03 July 2017, n. 31918.
Thursday 29 June 2017
Efficacia di cosa giudicata del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
Personalità (diritti della) – Riservatezza – Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali – Mancata opposizione ex artt. 151 e 152 del d.lgs. n. 196/2003 – Successivo giudizio risarcitorio per lesione del diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali – Efficacia di giudicato del detto provvedimento – Esclusione – Fondamento.
Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che abbia accertato l’illegittimità della raccolta e della diffusione di determinati dati personali e che non sia stato opposto ai sensi degli artt. 151 e 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. “codice della privacy”), mai può acquistare un'efficacia (equiparabile a quella) di cosa giudicata nel separato giudizio che l’interessato abbia successivamente instaurato, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente provocatigli dalla lesione del diritto alla riservatezza ed alla protezione di quei dati, atteso che la natura amministrativa dell’organo e del relativo procedimento non pone il Garante in una posizione di terzietà assimilabile a quella assicurata dal giudice nel processo. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 25 May 2017, n. 13151.
Tuesday 11 April 2017
Responsabilità disciplinare del magistrato ed espressioni sconvenienti su blog internet.
Ordinamento giudiziario – Disciplina della magistratura – Procedimento disciplinare – In genere – Espressioni sconvenienti, “in incertam personam”, rese in un forum di discussione su blog internet – Illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Inconfigurabilità – Ragioni.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte “in incertam pesonam”, in occasione di un intervento ad un forum di discussione su un blog internet attinente ai temi della giustizia, non integrano l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante sia posta in essere nell’esercizio delle funzioni, atteso che la manifestazione del pensiero di un magistrato costituisce espressione di una libertà costituzionale che rimane tale, e non diventa esercizio di funzione giurisdizionale, anche allorquando abbia ad oggetto opinioni relative a temi inerenti l’organizzazione di un ufficio giudiziario ed il suo funzionamento, e sempre che non si espliciti attraverso riferimenti individualizzati (nel qual caso, ricorrendo la natura ingiuriosa delle espressioni utilizzate, potrebbe configurarsi il delitto di cui all’art. 595 c.p.c. e l’illecito di cui all’art. 4, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006). (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 17 March 2017, n. 6965.
Thursday 16 March 2017
Competenza in materia di tutela dei diritti di privativa.
Azioni per la tutela dei diritti di privativa – Competenza .
In materia di azioni per la tutela dei diritti di privativa, nel caso in cui la condotta lesiva consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito web, il luogo ove “i fatti sono stati commessi” va individuato in quello di stabilimento dell’inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio commerciale; in alternativa, è competente il Tribunale del luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito web. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 01 March 2017, n. 5254.
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