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La Responsabilità del Medico
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Ultime Pubblicate
Wednesday 17 February 2021
Doveri informativi e responsabilità del medico da nascita indesiderata.
Responsabilità del medico da nascita indesiderata - Possibilità di interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978 - Processo patologico determinante probabili anomalie o malformazioni del feto - Grave pericolo per la salute della donna - Configurabilità - Accertamento in concreto - Necessità.
Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata, il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza, la quale si giustifica oltre il novantesimo giorno, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978, in presenza di un accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie del nascituro, idonei a determinare per la donna un grave pericolo - da accertarsi in concreto e caso per caso, senza che sia necessario che la malformazione si sia già prodotta o risulti strumentalmente o clinicamente accertata - per la sua salute fisica o psichica. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 15 January 2021, n. 653.
Tuesday 01 December 2020
Nascita di feto morto e liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Nascita di feto morto - Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Criteri - Applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano - Parametri previsti per la perdita del rapporto parentale - Applicazione automatica - Esclusione - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Fondamento.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 20 October 2020, n. 22859.
Thursday 10 September 2020
Ostensione della documentazione sanitaria mediante ricorso per ingiunzione: il primo caso.
Responsabilità sanitaria - Ostensione della documentazione sanitaria ai pazienti (e/o ai loro familiari in caso di decesso) - Ricorso per ingiunzione.
Ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Torino ha ordinato ad una Azienda Sanitaria il rilascio di copia dei files audio relativi ad un intervento di soccorso nel quale era deceduta una paziente.
Utilizzo dello strumento monitorio per ottenere l'adempimento di quanto previsto dalla legge Gelli in tema di ostensione della documentazione sanitaria ai pazienti (e/o ai loro familiari in caso di decesso). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 03 August 2020.
Thursday 16 July 2020
Responsabilità oggettiva della struttura sanitaria quale 'impresa'.
Responsabilità professionale sanitaria – Responsabilità dell’Azienda da rischio d’impresa – Natura e definizione – Applicazione dell’art. 1218 c.c..
L’ art. 1228 c.c., fonda l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla base della libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
L'attività della struttura sanitaria deve conformarsi a criteri di organizzazione e gestione distinti da quelli che governano la condotta del singolo medico, da ciò discende la particolare responsabilità dell'Azienda a causa dell'adozione di uno stringente "standard" operativo, per cui la stessa si modella secondo criteri di natura oggettiva (ex multis Cass. civ. Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28987). Il singolo sanitario, infatti, opera sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere "isolata" dal complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante. Pertanto la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice, non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, ma nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833). (Olga Tanza) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 06 July 2020, n. 13869.
Friday 10 July 2020
Il solo esame obiettivo non può accertare di per sé l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti.
Risarcimento danni – Micropermanente – Insussistenza di postumi invalidanti permanenti sulla base del solo esame obiettivo – Esclusione.
In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nel D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3 ter, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una "norma in senso lato", a cui può esser data un’interpretazione compatibile con l’art. 32 Cost., dovendo essa esser intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l’unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico.
Il solo esame obiettivo, pertanto, non può comportare, di per sé, l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti, in contrasto con quanto affermato dalla stessa CTU e con la documentata situazione di lesione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. VI, 01 July 2020, n. 13292.
Saturday 06 June 2020
Docenti e ricercatori universitari di medicina, rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria e giurisdizione.
Docenti e ricercatori universitari di medicina - Rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5,comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale; pertanto, qualora la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili, 07 May 2020, n. 8633.
Tuesday 14 April 2020
Infezione dopo ricovero in ospedale: nessuna responsabilità dei medici se sono stati seguiti i protocolli.
Responsabilità professionale sanitaria per infezione contratta dal paziente – Archiviazione per assenza di colpa per il medico che ha osservato i protocolli delle Linee Guida della Società Scientifica di riferimento nel pre e post operatorio.
In sede di valutazione della responsabilità del medico, anche se è plausibile la circostanza che l’infezione sia stata contratta in sala operatoria, sono esclusi possibili profili colposi nella condotta dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente se sono stati seguiti i protocolli previsti dalle Linee Guida della Società Scientifica di riferimento, con adozione di tutte le misure preventive per evitare l’evento.
Pertanto, pur essendo plausibile la circostanza che l’infezione sia stata contratta in sede nosocomiale, nessuna responsabilità è ascritta a carico dei medici che hanno praticato la disinfezione del campo operatorio e la corretta profilassi antibiotica e tutti gli altri trattamenti richiesti, ivi comprese le visite di controllo successive all’intervento chirurgico e tutte le altre prestazioni sanitarie – farmacologiche e non – necessarie prima per evitare e dopo per curare l’infezione. (Maria Maddalena Giungato) (riproduzione riservata)
Tribunale Cosenza, 26 March 2020.
Tuesday 17 March 2020
Irretroattività della legge Gelli-Bianco e riparto di responsabilità tra medico e struttura.
Legge 24/2017 Gelli-Bianco – Irretroattività del regime di responsabilità – Retroattività dei criteri di liquidazione del danno – Riparto di responsabilità tra medico e struttura ante legge n. 24/2017 – Presunzione di responsabilità paritaria e concorrente – Eccezione solo per devianza del medico
Compensazione spese di lite – Soccombenza reciproca – Accoglimento di una sola domanda – Accoglimento per importo significativamente minore – Sussiste .
La legge 24/2017, cd. Gelli-Bianco, è irretroattiva con riferimento all’articolo 7 comma 3 circa il regime di responsabilità.
La legge 24/2017, cd. Gelli-Bianco, è retroattiva con riferimento ai criteri di liquidazione del danno di cui all’articolo 7 comma 4, che confermano quanto già previsto dall’articolo 3 comma 3 della legge n. 183/2012 cd. Balduzzi, rinviando ai parametri di cui all’articolo 139 Cod. Ass.: tale disposizione s’applica quindi a tutti i processi in corso indipendentemente dal momento della verificazione del danno.
In tema di riparto di responsabilità tra medico e struttura ante riforma della legge n. 24/2017 cd. Gelli-Bianco, la responsabilità risarcitoria si presume concorrente e paritaria tra medico e struttura, anche in caso di colpa esclusiva del medico, ed in tale caso la rivalsa della struttura è possibile solo negli eccezionali casi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso della tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione.
Ai fini della compensazione delle spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c., vi è soccombenza reciproca sia nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, sia nel caso di accoglimento di soli alcuni capi di un’unica domanda, sia nel caso di accoglimento dell’unica domanda per un importo significativamente inferiore sotto il profilo quantitativo da quello domandato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Reggio Emilia, 19 February 2020.
Wednesday 04 March 2020
La CTU o la perizia resa in altri giudizi fra le stesse od altre parti è una prova atipica.
Prove atipiche - Configurabilità - Valore probatorio - Casistica - CTU resa in altri giudizi .
L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova.
E’ prova atipica la CTU o la perizia resa in altri giudizi fra le stesse od altre parti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Reggio Emilia, 06 February 2020.
Thursday 13 February 2020
Il rifiuto dell’emotrasfusione non giustifica una diminuzione dell’entità del danno.
Emotrasfusione – Rifiuto – Effetti sul risarcimento del danno – Esclusione.
Così come nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza consenso, allo stesso modo è irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico al fine di diminuire l'entità del danno, atteso che non può essere configurato alcun obbligo a suo carico di sottoporsi all'intervento stesso, non essendo quel rifiuto inquadrabile nell'ipotesi di concorso colposo del creditore, previsto dall'art. 1227 cod. civ., intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza di cui al secondo comma dell'art. 1227 cod. civ. soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.
Il rifiuto dell'emotrasfusione ha acquistato una tale rilevanza anche nella coscienza sociale da non ammettere limitazioni di sorta al suo esercizio e intervenire sul contenimento delle conseguenze risarcitorie a carico dell'offensore significherebbe indirettamente intervenire sulla intensità e sulla qualità del suo riconoscimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 08 January 2020, n. 155.
Saturday 18 January 2020
Accertamenti tecnici irripetibili (autopsia): inutilizzabilità nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio e uilizzabilità nel processo civile.
Accertamenti tecnici irripetibili (autopsia) ex art. 360 c.p.p. - Inutilizzabilità nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio - Utilizzabilità nel processo civile - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Gli accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (nella specie, esame autoptico), ancorché inutilizzabili nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio, una volta prodotti nel processo civile entrano a far parte del "thema probandum" e sono soggetti alle regole del rito civile sull'acquisizione della prova; pertanto, il mancato rispetto del contraddittorio nel procedimento penale di provenienza non determina effetti sulla consulenza tecnica d'ufficio che tali accertamenti abbia considerato, a meno che il contraddittorio non sia stato garantito neanche nel processo civile dove la prova è acquisita e che la nullità relativa derivante da tale vizio sia stata eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della relazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'utilizzabilità della c.t.u. fondata su un esame autoptico disposto in sede penale in difetto di previo avviso agli indagati, sebbene la parte interessata non ne avesse tempestivamente eccepito la nullità, limitandosi a svolgere contestazioni sulla legittimità dell'acquisizione della prova nel processo di provenienza). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 13 December 2019, n. 32784.
Tuesday 03 December 2019
L’obbligo del sanitario di informare non può mai essere scisso dall’obbligo di espletare correttamente l’attività sanitaria in senso tecnico.
Professione sanitaria - Obbligo di informazione - Scissone dall’obbligo di espletare correttamente l’attività sanitaria in senso tecnico.
Il sanitario, al di fuori delle eccezioni previste dall’ordinamento (intervento urgente senza possibilità di informare alcuno, neppure incaricato dalla persona che ne ha necessità o comunque ad essa prossimo; casi specifici stabiliti dalla legge ai sensi dell’art. 32 Cost., comma 2), ha sempre l’obbligo di informare, in modo completo e adeguato, la persona su cui si appresta ad espletare la sua attività sanitaria o su cui già l’ha esercitata - sia in forma diagnostica che in forma terapeutica -, in quest’ultima ipotesi dovendo rappresentarle le possibili conseguenze e le possibili prosecuzioni di attività diagnostica e/o terapeutica; obbligo che, pertanto, non può essere mai scisso dall’obbligo di espletare correttamente l’attività sanitaria in senso tecnico, per cui il sanitario che ha espletato in modo corretto la sua attività sanitaria in senso tecnico ma non ha fornito l’adeguata informazione alla persona interessata è sempre inadempiente nella responsabilità contrattuale, mentre in quella extracontrattuale viola sempre il diritto costituzionale di autodeterminazione, limite della sua autonomia professionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 15 November 2019, n. 29709.
Wednesday 04 December 2019
Professione sanitaria: la Cassazione illustra le conseguenze della violazione del diritto all’informazione del paziente.
Professione sanitaria – Obbligo di informazione – Conseguenze.
Le conseguenze della violazione dei diritti alla salute e all’informazione in termini di danni risarcibili possono essere le seguenti:
1) Nell’ipotesi in cui il sanitario, con la sua condotta colposa, cagioni un danno alla salute (intesa anche nel senso di peggioramento della situazione antecedente) alla persona che si è sottoposta alla sua attività chirurgica o terapeutica, se la persona avrebbe comunque voluto sottoporsi, nelle medesime condizioni, a tale attività sanitaria, è risarcibile - ovviamente - soltanto il danno alla salute, nella sua duplice composizione di danno biologico/relazionale e danno morale (cfr. da ultimo Cass. sez. 3, ord. 27 marzo 2018 n. 7513 e Cass. sez. 3, 31 gennaio 2019 n. 2788); se invece la persona non avrebbe scelto di sottoporsi all’attività sanitaria, altrettanto ovviamente il risarcimento investirà pure il danno derivante da lesione del diritto all’autodeterminazione (quale diritto inscindibilmente connesso con il diritto all’informazione, il cui esercizio è condizionato ad una informazione effettiva e veritiera).
2) Nell’ipotesi in cui il sanitario cagioni danno alla salute con una condotta non colposa.
Applicando ancora lo stesso paradigma che regola l’ipotesi precedente, deve riconoscersi che, nel caso in cui la persona sulla quale il medico ha espletato la sua attività sanitaria non avrebbe fornito il consenso se fosse stata adeguatamente informata, a detta persona spetterà tanto il risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto all’informazione/autodeterminazione (valutando equitativamente la conseguente sofferenza) quanto (quale ulteriore conseguenza del difetto della sua volontà) il danno derivante dalla lesione del diritto alla salute sotto forma di situazione differenziale (ovvero peggioramento) tra quella in cui il soggetto si trovava prima dell’attività sanitaria in questione e quella in cui viene a trovarsi dopo l’espletamento di essa.
Deve peraltro precisarsi che, poiché il presupposto di tale ultima ipotesi è, come si è visto, che sia stato cagionato dal sanitario - pur con una condotta non colposa - danno alla salute della persona non informata, questa situazione differenziale nel senso del peggioramento non può mai essere eventuale, costituendo proprio e comunque il danno alla salute dalla cui sussistenza si sono prese le mosse.
3) Nel caso in cui l’attività sanitaria non cagioni nessun danno alla salute e la persona avrebbe comunque scelto di sottoporsi, ictu oculi non vi è spazio per alcun risarcimento, non essendo stati lesi nè il diritto all’autodeterminazione nè il diritto alla salute.
4) Infine, rimane la fattispecie in cui si deve valutare la conseguenza di una assoluta omissione diagnostica o di una diagnosi inadeguata ovvero insufficiente perché arrestatasi al livello in cui sarebbero stati ben attuabili ulteriori e più approfonditi accertamenti.
Anche in questa ipotesi occorre separare il caso in cui non ne è derivato danno alla salute della persona che avrebbe dovuto ricevere una congrua diagnosi da quello in cui invece tale danno sia derivato.
a) Nel primo caso, la lesione investe il diritto all’autodeterminazione, perché - ut supra evidenziato proprio nella vicenda qui esaminata - non consente di esercitarlo in pienezza di informazione. Sarà quindi risarcibile il danno, che la persona interessata dovrà ovviamente dimostrare come sussistente, allegando e provando - eventualmente per via presuntiva - di avere subito pregiudizi di natura non patrimoniale in termini di sofferenza soggettiva per la contrazione della libertà di disporre di se stessa e per la privazione della possibilità di prepararsi adeguatamente ad un evento imprevisto ed inaspettato a causa dell’inadempimento del sanitario, comunque destinato a incidere, almeno temporaneamente, sul modus vivendi psicologico della persona lesa, salvo naturalmente - come in tutti i casi sin qui esposti in cui sia risarcibile un danno - che controparte dimostri che nessun pregiudizio risarcibile nel caso concreto sussista quale conseguenza dell’attività sanitaria, pur se effettuata in modo gravemente colpevole.
b) Nel caso in cui, invece, la conseguenza dell’assenza o insufficienza diagnostica integri altresì gli estremi della lesione al diritto alla salute - cioè venga accertato un danno biologico si ricade nella fattispecie, già esaminata più sopra, del risarcimento del danno alla salute unitamente al risarcimento del danno all’autodeterminazione, dovendosi nuovamente applicare il paradigma che distingue la condotta del sanitario a seconda che sia colposa o che non lo sia.
Un esempio di tal genere che si manifesta sovente, alla luce del notorio, è proprio quello del c.d. tri-test effettuato alla donna in gravidanza, che - come nella fattispecie qui affrontata non viene poi sviluppato e doverosamente approfondito con ulteriori mezzi diagnostici, senza peraltro neppure informare la persona interessata sull’esistenza di tali ulteriori mezzi, sui ben ampi margini di errore dello screening adottato e sul pro e contro dell’eventuale approfondimento. In questa ipotesi, la condotta non può non definirsi colposa, in quanto negligentemente ed imprudentemente non si adempie all’obbligo informativo di cui si è trattato più sopra. E il danno alla salute può configurarsi qualora il nascituro venga poi alla luce affetto da patologie che avrebbero potuto essere identificate con i suddetti mezzi diagnostici e questo alteri l’equilibrio psicofisico della persona non informata, p. es. cagionandole una sindrome depressiva (vale a dire, un danno biologico psichico). Se ciò avviene, come già si è anticipato, dovrà essere risarcito anche il conseguente danno alla salute. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 15 November 2019, n. 29709.
Thursday 12 December 2019
Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico e rivalsa.
Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico - Rivalsa nei confronti del sanitario (disciplina "ante" legge n. 24 del 2017) - Ripartizione paritaria della responsabilità - Fondamento - Limiti.
In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 11 November 2019, n. 28987.
Friday 10 January 2020
Risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria.
Attività medico-chirurgica - Danno alla salute - Art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012 - Criterio di liquidazione - Applicazione a fatti pregressi e nei giudizi in corso - Ragioni - Limite del giudicato.
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 11 November 2019, n. 28990.
Wednesday 15 January 2020
Liquidazione del danno alla salute e apprezzamento delle menomazioni preesistenti 'concorrenti'.
Liquidazione del danno alla salute - Menomazioni preesistenti “concorrenti” - Risarcimento del danno - Criteri - Discrezionalità del giudice - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di appello aveva accertato che il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, aveva patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era portatore e aveva correttamente precisato che ai fini del calcolo del danno la sottrazione doveva essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i corrispondenti valori monetari). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 11 November 2019, n. 28986.
Tuesday 26 November 2019
E' infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa.
Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa - Infondatezza - Ragioni.
In tema di attività sanitaria esercitata in aregime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 29 October 2019, n. 27608.
Wednesday 30 October 2019
Natura della responsabilità dell’operatore sanitario e 'danno intermittente': presupposti e tecniche di liquidazione.
Responsabilità medica – Lesioni – Natura della responsabilità dell’operatore sanitario – Danno intermittente – Danno da premorienza – Presupposti – Tecniche di liquidazione.
L’art. 7 l. 8 marzo 2017, n. 24, il quale sancisce la natura extracontrattuale della responsabilità dell’operatore sanitario non esercente la libera professione, è una disposizione avente natura sostanziale. Pertanto, in applicazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di successione delle leggi nel tempo, la responsabilità del medico per fatti antecedenti a tale novella legislativa deve essere ricondotta alla categoria della responsabilità contrattuale da “contatto sociale qualificato”.
In tema di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, con l’espressione “danno intermittente” si fa riferimento alle ipotesi in cui un soggetto danneggiato in conseguenza di un illecito venga a mancare in data precedente alla liquidazione del danno da parte del giudice e il suo decesso sia imputabile a cause diverse e in alcun modo ricollegabili a tale illecito.
A tali fattispecie può essere ricondotto, per identità di ratio, il caso del soggetto il quale subisca un pregiudizio alla salute in conseguenza di un intervento chirurgico ma, successivamente, sia vittima di un infarto in alcun modo ricollegabile al suddetto intervento e, pur sopravvivendo, versi in coma e stato vegetativo.
In siffatte ipotesi, non può trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona, dovendo altresì essere applicate, per analogia, le Tabelle del Tribunale di Milano che si occupano del cosiddetto “danno da premorienza”. (Stefano Romoli) (riproduzione riservata)
Tribunale Treviso, 23 October 2019.
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