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Tuesday 02 March 2021
Responsabilità da direzione e coordinamento in materia di società controllate da enti pubblici.
Direzione e coordinamento di società - Società controllate da enti pubblici - Responsabilità ex art. 2497 c.c. - Presupposti.
La fattispecie di responsabilità ex art. 2497 c.c. in materia di società controllate da enti pubblici presuppone la prova, a carico della parte che la invoca, della esistenza "cumulativa" non solo a) della titolarità, in capo ad una società o ad un ente, di un potere di direzione e di coordinamento nei confronti di altra società, ma anche degli ulteriori elementi quali b) la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della eterodiretta; c) l'agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui; d) il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione e/o la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società; d) lo stretto nesso di causalità tra la condotta di eterogestione abusiva ed il pregiudizio prospettato. (Massimiliano Silvetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 18 February 2021.
Thursday 25 February 2021
Nullità del contratto derivato per difetto di causa nonché per assenza di elementi idonei a consentire una razionale previsione e determinazione del rischio assunto.
Contratto derivati Purple Collar – Obblighi informativi – Alea – Rischi dell'operazione e misura degli stessi – Funzione di copertura – Nullità del contratto per difetto di causa e indeterminatezza dell’oggetto contrattuale – Nullità del derivato per mancata indicazione del fair value dell’operazione alla data della stipula e ai rischi sottesi alla stipula del contratto in relazione ai tassi forward – Condanna alla restituzione dell'indebito.
Lo schema contrattuale del contratto derivato ha il suo fulcro e la sua causa contrattuale astratta nella condivisione di un rischio tra i contraenti, che sono ab origine portatori di interessi contrapposti in ordine alla concretizzazione dello stesso.
La valutazione circa l'eventuale squilibrio dell'alea nello swap che nasce con dichiarata funzione di copertura deve essere effettuata in maniera più rigorosa, tenendo anche a mente il collegamento con l'operazione sottostante di finanziamento, l'interesse concreto del cliente al contenimento del rischio e la funzione dell'intermediario, sempre tenuto ex art. 21 TUF ad agire nell'interesse dell'investitore. Nell’ipotesi di valutazione negativadi tali elementi, i contratti derivati devono ritenersi privi del requisito della causa di cui all’art. 1325 c.c., inteso come idoneità dello stesso a soddisfare gli interessi in concreto perseguiti ed esplicitati nello stesso contratto da entrambe le parti.
In tema di meritevolezza degli interessi perseguiti con contratti atipici ex art. 1322 c.c., in particolare per i contratti c.d. “derivati”, l’art. 21 TUF e l’art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998 hanno portata imperativa e inderogabile anche in applicazione dei principi della direttiva 93/22/CEE, prescrivendo che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e dell’integrità del mercato.
L’indeterminatezza del contratto per mancata indicazione (i) del fair value dell’operazione alla data della stipula; (ii) dei rischi sottesi alla stipula del contratto, stante la mancanza di informazioni sui differenziali attesi in relazione al verificarsi dei tassi forward; (iii) delle potenziali perdite a cui si è esposta la Società nell’ipotesi di scenario peggiore si riflette sulla determinabilità dell'oggetto del contratto con conseguente nullità dello stesso.
In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo” Cass. S.U., 12/05/2020, n. 8770).
La Banca non solo deve indicare il Mark to Market dell’operazione, ma deve, altresì, specificare la relativa formula di calcolo e fornire un quadro informativo, dettagliato e puntuale, tale da rendere all’investitore chiaramente percepibile ogni rischio connesso al contratto. (Matteo Di Pumpo) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 08 February 2021.
Tuesday 09 February 2021
Effetti del concordato preventivo sulla prescrizione dei crediti.
Concordato preventivo – Prescrizione dei crediti – Decorrenza del termine dal giorno in cui diviene esecutivo il progetto di ripartizione.
Il termine di prescrizione dei crediti concorsuali nei confronti di debitore ammesso al concordato preventivo decorre da quando diviene esecutivo il progetto di ripartizione parziale o finale. (Claudia Balestrazzi) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 03 February 2021.
Friday 22 January 2021
Illegittima segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia e reclamo ex art.669-terdecies c.p.c.: fumus boni iuris e periculum in mora.
Illegittima segnalazione in Centrale Rischi della società cessionaria del Credito – Reclamo ex art.669-terdecies c.p.c. – Fumus boni iuris – Mancata produzione del Contratto di Cessione del Credito – Incertezza in ordine alla cessione o meno del rapporto in esame
Illegittima segnalazione in Centrale Rischi della società cessionaria del Credito – Reclamo ex art.669-terdecies c.p.c. – Periculum in mora – Revoca affidamento bancario in presenza di attività commerciale – Pregiudizio grave e irreparabile – Sussistenza.
E’ vero che l’art. 58 T.u.b. dispensa la Banca dall’onere di notifica della cessione, ma, a fronte della contestazione della reclamante soprattutto in relazione alla natura del rapporto ceduto, non può essere ritenuta sufficiente la dichiarazione della controparte contrattuale che si limita a fare riferimento ad un generico finanziamento per acquisto azioni. Permane, pertanto, in assenza del titolo contrattuale, l’incertezza in ordine alla cessione o meno del rapporto in esame. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio diretto a provare la legittimazione attiva giustifica l’accoglimento del reclamo ed assorbe ogni ulteriore contestazione ed eccezione. (Federico Pedonese) (riproduzione riservata)
Con riferimento al periculum in mora, la revoca dell’affidamento bancario, in presenza di una attività imprenditoriale, appare effettivamente idonea ad arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile all’attività della ricorrente che si vede privata della possibilità di reperire la liquidità necessaria per la sua continuazione soprattutto in questo momento particolare di notoria crisi generale del mercato. (Federico Pedonese) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 11 January 2021.
Wednesday 03 March 2021
Il canone di locazione agevolato va determinato in base alle zone OMI vigenti al momento della stipula del contratto.
Contratto di locazione – Canone – Sospensione integrale pagamento non giustificata – Grave inadempimento conduttore – Risoluzione contratto
Contratto di locazione – Mancato pagamento del canone – Gravità inadempimento – Mancato pagamento canoni successivi alla intimazione – Rilevanza
Contratto di locazione – Canone agevolato – Criteri calcolo – Zone OMI applicabili – Zone vigenti alla data di sottoscrizione del contratto.
La sospensione integrale del pagamento del canone, costituente l’obbligazione primaria del conduttore, costituisce di per sé un fatto d’inadempimento che, se non giustificato, è sufficientemente grave a far luogo alla pronunzia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.
Ai fini della valutazione circa la gravità dell'inadempimento, giustificativa della risoluzione del contratto, il giudice deve tenere conto del comportamento globalmente tenuto dalla parte convenuta, con considerazione del mancato versamento dei canoni di locazione successivi all’intimazione di sfratto.
La misura del canone di locazione agevolato nei contratti concordati va determinata in riferimento alle zone OMI in vigore al momento della stipulazione del contratto di locazione, non a quelle vigenti al momento della sottoscrizione dell’accordo definito in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (nella specie l’accordo locale romano era del febbraio 2004, nel marzo 2004 veniva pubblicata la nuova zonizzazione OMI realizzata nel secondo semestre 2003 e il contratto veniva stipulato nel marzo 2018). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 25 November 2020.
Friday 18 December 2020
Incompatibilità del procedimento ordinario di cognizione sommaria con il procedimento di cognizione soggetto al rito locatizio.
Procedimento ordinario di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c. - Procedimento di cognizione soggetto al rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c. - Declaratoria di inammissibilità e mutamento del rito.
Nell’ipotesi in cui una domanda avente ad oggetto controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto venga introdotta con ricorso per rito sommario ai sensi degli articoli 702 bis comma 1 e 702 ter, comma 2 c.p.c. può essere disposto il mutamento del rito da sommario a quello speciale c.d. locatizio. (Alessandro Colavolpe) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 13 November 2020.
Thursday 01 October 2020
Obbligo di rimozione dei contenuti lesivi del diritto alla reputazione commerciale.
Procedimento d’urgenza per recensioni di natura diffamatoria - Ordinanza cautelare - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Art. 15, 16, 17 D.lgs. n. 70 del 9.04.2003.
Il diritto alla reputazione commerciale prevale sul diritto alla critica nel momento in cui quest’ultima non si limita a semplici giudizi negativi, impressioni soggettive o sentimenti di disagio relative ad una attività commerciale, bensì si trasformi in accuse su fatti specifici di notevole gravità sul piano etico e giuridico. A fronte alla contestazione della parte ricorrente e della richiesta di rimozione dei suddetti commenti, si forma in capo al provider l’obbligo di intervento e di rimozione dei contenuti, così come configurato dall’art. 16 del D.lgs. n. 70 del 9.04.2003. (Paolo Maselli) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 21 September 2020.
Saturday 10 October 2020
La fideiussione riproduttiva di clausole ABI non è nulla, ma legittima una tutela risarcitoria con onere della prova a carico dell’attore.
Fideiussione – Clausole riproduttive schema ABI – Nullità parziale o totale – Esclusione – Tutela risarcitoria
Fideiussione – Clausole riproduttive schema ABI – Tutela risarcitoria – Condizioni e onere della prova.
La nullità per violazione della disciplina antitrust è espressamente prevista per le intese illecite tra imprenditori, ma non per i contratti, come quelli di fideiussione in favore di una banca, stipulati a valle, rispetto ai quali, in quanto costituiscano lo sbocco delle intese illecite e ne rappresentino l'esecuzione, l'ordinamento giuridico prevede la tutela risarcitoria a favore del contraente danneggiato.
L'azione risarcitoria per danno ingiusto esperibile dal fideiussore che lamenti la conformità del modello di fideiussione adottato in favore di una banca a quello predisposto dall'ABI - censurato dalla Banca d'Italia perché contrastante con la normativa sulla concorrenza - implica, quale carattere costitutivo della pretesa attorea, che il fideiussore fornisca la prova del carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata, uniformità che necessita della prova a) dell’esistenza di un illecito anticoncorrenziale, b) della corrispondenza tra lo schema contrattuale cui è acceduto il garante e quello derivante dal predetto illecito e c) della effettiva lesione della libertà di scelta del fideiussore. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 21 September 2020.
Wednesday 30 September 2020
Licenziamento per giusta causa e violazione delle garanzie ex art. 7 della legge n. 300 del 1970.
Lavoro privato – Licenziamento disciplinare – Necessaria contestazione dell’addebito disciplinare che delinei i contorni del “fatto contestato” – Radicale difetto di contestazione dell’infrazione – Insussistenza del fatto – Applicazione della tutela reintegratoria.
La violazione delle disposizioni di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 integra un vizio formale che ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, non intaccato né dal decreto legge n. 87 del 2018, né dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2018, determina l’applicazione di una indennità risarcitoria variabile sulla base dell’anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mensilità. Tuttavia, l’art. 3, comma 2 della stessa norma consente di applicare la tutela reintegratoria nelle ipotesi in cui il licenziamento disciplinare sia stato intimato per fatti contestati in realtà risultati insussistenti.
Poiché il parametro per valutare la sussistenza o meno del fatto che ha costituito il motivo del licenziamento è dato dalla contestazione disciplinare, la totale mancanza di questa non può integrare un mero vizio formale, ma precludendo in origine la stessa possibilità di valutare la sussistenza del fatto, deve essere equiparata all’ipotesi di insussistenza del fatto. In poche parole, un fatto disciplinarmente rilevante non contestato deve essere considerato, ai fini disciplinari, quale insussistente.
L’inquadramento della categoria del vizio nell’ambito dell’insussistenza del fatto contestato rende superflua la verifica della sussistenza del fatto che ha costituito oggetto di licenziamento. (Roberto Cerreti) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 14 September 2020.
Tuesday 06 October 2020
Poteri degli amministratori nelle società a responsabilità limitata.
Società a responsabilità limitata - Poteri degli amministratori - Limiti.
Anche nelle società a responsabilità limitata è possibile attribuire il potere di rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori ovvero ricollegarlo alla titolarità di alcune cariche, quale, ad es., la carica di amministratore delegato o di presidente del consiglio di amministrazione: la regola posta dall’art. 2475-bis, primo comma, c.c. costituisce una norma di default destinata ad assumere rilevanza nel silenzio dello statuto o dell’atto di nomina.
L’esclusione in capo a taluni amministratori della rappresentanza della società costituisce pur sempre una limitazione del potere rappresentativo (considerato nel suo complesso) ed è, quindi, sottoposto alla disciplina del secondo comma dell’art. 2475-bis c.c. con conseguente irrilevanza nei confronti dei terzi che non abbiano agito intenzionalmente a danno della società.
In questa prospettiva, si afferma che, se il potere rappresentativo discende direttamente dalla legge, la dissociazione dei poteri che si genera con l’attribuzione della rappresentanza solo ad alcuni amministratori costituisce una scelta organizzativa interna, frutto del potere dispositivo dei soci e, dunque, una limitazione che deriva dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, soggetta al regime previsto dall’art. 2475-bis, secondo comma c.c.
In applicazione del secondo comma del richiamato art. 2475-bis c.c., le limitazioni statutarie - a differenza delle limitazioni legali - dei poteri rappresentativi degli amministratori non si riverberano in maniera automatica sul contratto sottoscritto dagli amministratori con i terzi, non essendo, se non nel concorso degli altri presupposti indicati dall’art. 2475-bis c.c., ad essi opponibili; m se al terzo non è (automaticamente) opponibile la limitazione del potere rappresentativo, ciò vuol dire che il contratto stipulato tra la società (in persona di un amministratore in violazione delle limitazioni, soggettive o oggettive, previste nell’atto costitutivo o nello statuto) ed un terzo è in grado di vincolare la società medesima. In altre parole, il rilievo dei limiti al potere rappresentativo si esaurisce sul piano dei rapporti interni alla società giustificando la revoca dell’amministratore dall’incarico gestorio ovvero la proposizione di un’azione di responsabilità nei suoi confronti ovvero ancora, qualora nella società sia presente il collegio sindacale, la denunzia ex art. 2408 c.c.
Al contrario, la violazione dei limiti in argomento non si traduce in una ragione di invalidità o di inefficacia del negozio stipulato dall’amministratore. Discende dalle precedenti considerazioni che se il contratto stipulato pur in violazione delle limitazioni statutarie del potere rappresentativo degli amministratori è vincolante per la società, il socio della società non è legittimato ad impugnare e ad opporre ai terzi eventuali vizi o l’inefficacia di quel contratto. In altre parole, spetta mentre non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell'art. 1421 c.c. (Cass., 15 novembre 1999, n. 12615).
Tale orientamento è stato, peraltro, ribadito e sviluppato (cfr., Cass., 25 febbraio 2009, n. 4579 secondo la quale nelle società di capitali, dotate di distinta personalità giuridica e titolari di un proprio autonomo patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, ivi compresa la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, e non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche qualora ne venga sostenuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla società stessa).
Tali principi - pronunziati con specifico riferimento ai vizi di annullabilità e di nullità che possono afferire ad un determinato contratto stipulato da un amministratore - hanno portata generale e, dunque, devono valere anche per l’ipotesi di inefficacia del contratto.
L’interesse del socio al potenziamento (o al mancato depauperamento) del patrimonio della società viene tutelato esclusivamente mediante i rimedi endo-societari, di tipo partecipativo o di tipo reattivo, ma non conferisce al socio la legittimazione ad impedire che un determinato contratto stipulato dalla società medesima possa non essere vincolante per la società e, quindi, a far valere l’inefficacia o un vizio di detto contratto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 10 September 2020.
Thursday 15 October 2020
Non è condivisibile la tesi per cui l’esecuzione del conferimento avverrebbe con la sola assunzione della corrispondente obbligazione e non con l’adempimento.
Società a responsabilità limitata – Conferimenti e quote – Mancata esecuzione dei conferimenti – Applicazione dell’art. 2466 c.c. ai conferimenti d’opera – Permanenza dell’obbligazione e della garanzia.
La disciplina di cui all’art. 2466 c.c. in tema di mancata esecuzione dei conferimenti è applicabile anche ai conferimenti d’opera, per cui non è condivisibile la tesi secondo la quale l’esecuzione del conferimento avverrebbe con la sola assunzione della corrispondente obbligazione e non con l’adempimento.
Al contrario, proprio il principio di effettività del capitale sociale implica che la mera assunzione dell’obbligazione non sia sufficiente ai fini dell’esecuzione del conferimento (diversamente, si aprirebbe la strada ad un totale «annacquamento» del capitale sociale), essendo, invece, necessari sia lo svolgimento, fino al termine previsto, dell’attività promessa sia, sotto altro profilo, la prestazione della garanzia e la sua costante operatività; il socio che non assicura la permanenza di entrambe le prestazioni idonee a liberare la quota diventa dunque moroso con la conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 2466 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 03 September 2020.
Thursday 17 September 2020
Controversia sulla titolarità dell'immobile locato e gravi motivi ostativi alla emanazione dell'ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c..
Locazione ad uso diverso – Sfratto per morosità – Opposizione conduttore – Controversia titolarità immobile – Accantonamento canoni locazione – Legittimità – Ordinanza non impugnabile rilascio – Gravi motivi.
Sono ravvisabili i gravi motivi ostativi all’emanazione dell’ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. nella sussistenza di una controversia sulla titolarità dell’immobile, pendente tra il locatore e un soggetto terzo, che abbia indotto il conduttore opponente a sospendere il pagamento dei canoni collocandoli cautelativamente su un proprio deposito bancario in attesa della definizione di quella controversia (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 31 July 2020.
Tuesday 13 October 2020
Gli effetti della pubblicazione del ricorso per concordato preventivo sulle azioni esecutive e cautelari.
Concordato preventivo – Pubblicazione ricorso registro delle imprese – Azioni esecutive e cautelari – Effetti.
La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell’art. 168, comma 1, l. fall., non già l’estinzione ma l’improseguibilità del processo esecutivo, ivi compreso quello avente ad oggetto le misure cautelari già ottenute, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l’oggetto materiale perdono “de iure” e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, o con il sequestro destinato a convertirsi in pignoramento, con la conseguenza che l’esecuzione in questione deve essere sospesa. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 29 July 2020.
Friday 18 September 2020
Gli effetti della pubblicazione del ricorso per concordato preventivo sulle azioni esecutive e cautelari.
Concordato preventivo – Pubblicazione ricorso registro delle imprese – Azioni esecutive e cautelari – Effetti.
La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell’art. 168, comma 1, l. fall., non già l’estinzione ma l’improseguibilità del processo esecutivo, ivi compreso quello avente ad oggetto le misure cautelari già ottenute, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l’oggetto materiale perdono “de iure” e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, o con il sequestro destinato a convertirsi in pignoramento, con la conseguenza che l’esecuzione in questione deve essere sospesa. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 24 July 2020.
Friday 17 July 2020
Diritto di cronaca e diritto di critica nella diffamazione.
Diffamazione - Diritto di cronaca e diritto di critica - Fattispecie.
Le dichiarazioni dell’ausiliario del pubblico ministero incaricato di effettuare intercettazioni telefoniche nell’ambito di un’inchiesta penale per tangenti, rese in interviste e in pubblici dibattiti, che con espressioni allusive e insinuanti fanno intendere che, contrariamente al vero, una persona (nella specie: un noto uomo politico) sia coinvolta come indagato in detta inchiesta non rientrano né nel diritto di cronaca né nel diritto di critica, ma hanno natura diffamatoria e sono fonte di responsabilità. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Appello Roma, 24 June 2020.
Saturday 27 June 2020
Profili di inammissibilità della proposta concorrente.
Concordato preventivo – Proposta concorrente – Profili di inammissibilità.
Tribunale Roma, 03 June 2020.
Tuesday 16 June 2020
La persona giuridica può essere nominata amministratore di altra società, di persone o di capitali.
Società – Amministrazione – Amministratore persona giuridica – Nomina di persona fisica.
La persona giuridica può essere nominata amministratore di altra società (di persone o di capitali), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società.
Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.
Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.
La designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto gestorio di quest’ultima, che si affianca, completandola, alla nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata.
Va precisato, al riguardo, che non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore (altrimenti non avrebbe senso la designazione prevista dalle norme in esame), ma che semplicemente possa individuarsi con una persona appartenente all’organizzazione della persona giuridica amministratore.
La designazione della persona fisica, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, è in qualunque momento modificabile, indipendentemente dalla modifica o meno del legale rappresentante della persona giuridica amministratore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 01 June 2020.
Wednesday 17 June 2020
Nomina di sindaco unico e limitazione dei compiti alla vigilanza interna alla società con esclusione del controllo contabile.
Società di capitali – Controllo e revisione dei conti – Nomina di sindaco unico – Limitazione dei compiti alla vigilanza interna alla società – Esclusione del controllo contabile.
Deve ritenersi consentito che la società proceda alla nomina di un sindaco unico limitandone i compiti alla vigilanza interna, con esclusione del controllo contabile. In tal caso, il sindaco unico non dovrà essere necessariamente iscritto nel registro dei revisori dei conti.
Ove lo statuto preveda o, comunque, consenta la nomina di un sindaco unico con esclusivi compiti di controllo interno, il richiamo alle norme previste per le società azionarie, contenuto nell’art. 2477, comma 5, c.c. non va inteso in modo rigido, dovendosi comunque tener conto della struttura della società a responsabilità limitata.
La duplice circostanza che possa essere nominato un sindaco unico e che la società possa determinare la natura del controllo (sulla gestione ovvero revisione contabile) comporta l’impossibilità di applicare alla società a responsabilità limitata il precetto di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. laddove richiede che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; sembrerebbe, infatti, irrazionale che sia imposta, quale requisito della nomina, una particolare professionalità ove, poi, la società possa escludere l’esercizio di mansioni che quella professionalità giustifica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma, 01 June 2020.
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